1 Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.
2 Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:
3 Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.
4 Le fondazioni sono autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968206 sulla procedura amministrativa.
206 RS 172.021