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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 53 LSerFi dal 2021

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Art. 53

Procedura e termini

1 La procedura dell’organo di verifica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa.

2 L’organo di verifica sottopone i prospetti a verifica non appena li riceve.

3 Se constata che un prospetto non soddisfa i requisiti legali, l’organo di verifica ne informa la persona che ha presentato il prospetto entro 10 giorni civili dalla sua rice­zione, indicandone i motivi, e la invita a metterlo a norma.

4 L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del prospetto eventualmente rettificato entro 10 giorni civili dalla sua ricezione.

5 Per i nuovi emittenti il termine è di 20 giorni civili.

6 Se entro i termini di cui ai capoversi 4 e 5 l’organo di verifica non emette alcuna decisione, il prospetto non è considerato approvato.

34 RS 172.021


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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