1 La procedura dell’organo di verifica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa.
2 L’organo di verifica sottopone i prospetti a verifica non appena li riceve.
3 Se constata che un prospetto non soddisfa i requisiti legali, l’organo di verifica ne informa la persona che ha presentato il prospetto entro 10 giorni civili dalla sua ricezione, indicandone i motivi, e la invita a metterlo a norma.
4 L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del prospetto eventualmente rettificato entro 10 giorni civili dalla sua ricezione.
5 Per i nuovi emittenti il termine è di 20 giorni civili.
6 Se entro i termini di cui ai capoversi 4 e 5 l’organo di verifica non emette alcuna decisione, il prospetto non è considerato approvato.
34 RS 172.021