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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 524 OR dal 2022

Art. 524 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 524

1 Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione dome­stica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le con­dizioni nelle quali ha sino allora vissuto.

2 Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.

3 Gli istituti di vitalizio possono coll’approvazione dell’autorità com­petente determinare tali prestazioni nel loro regolamento interno come norma contrattuale obbligatoria per tutti.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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