Confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a un’organizzazione criminale o l’abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero1) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
1 RS 311.0