Art. 47 LSerFi dal 2021
Art. 47
1 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti:
- a.
- somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
- b.
- cifra d’affari di 40 milioni di franchi;
- c.
- 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
2 Il Consiglio federale può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per:
- a.
- gli emittenti che si finanziano in misura limitata presso una sede di negoziazione;
- b.
- le emissioni di diritti di opzione;
- c.
- gli emittenti che regolarmente offrono al pubblico valori mobiliari o i cui valori mobiliari sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate da una sede di negoziazione svizzera.
3 Il Consiglio federale definisce le agevolazioni in maniera uniforme, tenendo conto in particolare:
- a.
- del genere di valori mobiliari emessi;
- b.
- del volume dell’emissione;
- c.
- della situazione di mercato;
- d.
- della necessità concreta degli investitori di ricevere informazioni trasparenti;
- e.
- dell’attività e delle dimensioni degli emittenti.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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