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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 47 LSerFi dal 2021

Art. 47 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 47

1 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti:

a.
somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
b.
cifra d’affari di 40 milioni di franchi;
c.
250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

2 Il Consiglio federale può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per:

a.
gli emittenti che si finanziano in misura limitata presso una sede di negoziazione;
b.
le emissioni di diritti di opzione;
c.
gli emittenti che regolarmente offrono al pubblico valori mobiliari o i cui valori mobiliari sono ammessi al commercio presso una sede di negozia­zione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate da una sede di negoziazione svizzera.

3 Il Consiglio federale definisce le agevolazioni in maniera uniforme, tenendo conto in particolare:

a.
del genere di valori mobiliari emessi;
b.
del volume dell’emissione;
c.
della situazione di mercato;
d.
della necessità concreta degli investitori di ricevere informazioni trasparenti;
e.
dell’attività e delle dimensioni degli emittenti.

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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