Art. 47 LL dal 2021
Art. 471Affissione dell’orario di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata
Affissione dell’orario di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata
1 Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione o in un altro modo appropriato:
- a.
- l’orario di lavoro e le autorizzazioni di lavoro accordate e
- b.
- le relative disposizioni di protezione speciale.
2 L’ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all’autorità cantonale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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