Comunicazione dello stipulante o dell’avente diritto: indirizzi
1 Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l’assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo nella Svizzera ed a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell’avente diritto che gli abbia notificato per iscritto le sue ragioni.
2 Quando l’assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le conseguenze previste nel contratto o nella presente legge per il caso in cui una comunicazione non venga fatta o venga fatta tardivamente.
3 Lo stipulante o l’avente diritto può fare le comunicazioni che gl’incombono, a sua scelta, all’indirizzo indicato, all’assicuratore direttamente od a qualunque agente di quest’ultimo. Le parti possono convenire che l’agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l’assicuratore.