Obbligo del segreto
1 Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività.
2 Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell’esecuzione della presente legge e la SECO si prestano reciproca assistenza nell’adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell’applicazione della presente prescrizione sottostanno all’obbligo del segreto di cui al capoverso 1.
1 Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-5146/2015 | Öffentlichkeitsprinzip | Dokument; Zugang; Kanton; Dokumente; Bundes; Vorinstanz; Öffentlichkeit; Person; Beschwerde; Dokumenten; Kantone; Personen; Geheim; Öffentlichkeitsprinzip; Informationen; Setze; Amtlich; Zugangs; Amtliche; Recht; Graubünden; Schweige; Urteil; Schweigepflicht; Amtsgeheimnis; Gesetzliche; Kantonen; Beziehung; Personendaten |
D-4897/2006 | Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision; Demande; Droit; Recours; Procédure; Renvoi; asile; exécution; Fédéral; Suisse; Consid; Février; Examen; Motif; épouse; Comme; intéressé; être; Réexamen; Autorité; Tribunal; Janvier; Mesure; Rejet; Considéré; Recourant; Motifs; été; Rejeté |