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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 40 LPP dal 2023

Art. 40 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 40

125 Misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento

1 Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal dirit­to cantonale di cui agli artico­li 131 capoverso 1 e 290 del Codice civile126 lo può notificare all’istituto di previ­denza.

2 Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.

3 L’istituto di previdenza annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibi­lità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:

a.
il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
b.
il pagamento in contanti, secondo l’articolo 5 LFLP127, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
c.
il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abita­zioni secondo l’articolo 30c della presente legge e l’articolo 331e CO128.

4 L’istituto di previdenza annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b delle prestazioni di previ­denza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.

5 Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

6 L’istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all’ufficio specializzato.

125 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 489).

126 RS 210

127 RS 831.42

128 RS 220


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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