Il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione per i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere c–g, i e m.2 Esso sente dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).