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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 38 LSerFi dal 2020

Art. 38 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 38 Eccezioni per l’ammissione al commercio

1 L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’ammissione al commercio di valori mobiliari dei generi seguenti:

a.
titoli di partecipazione che su un periodo di 12 mesi rappresentano complessivamente meno del 20 per cento del numero dei titoli di partecipazione della medesima categoria già ammessi al commercio presso la stessa sede di negoziazione;
b.
titoli di partecipazione emessi in occasione della conversione o della permuta di strumenti finanziari o a seguito dell’esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari, purché si tratti di titoli di partecipazione della medesima categoria dei titoli di partecipazione già ammessi al commercio;
c.
valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate dalla sede di negoziazione svizzera o per i quali è altrimenti garantita la trasparenza nei confronti degli investitori;
d.
valori mobiliari di cui è stata chiesta l’ammissione a un segmento di negoziazione a cui hanno accesso soltanto i clienti professionali che operano per proprio conto o soltanto per conto di clienti professionali.

2 Le eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto di cui agli articoli 36 e 37 si applicano per analogia anche all’ammissione al commercio.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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