1 L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’offerta pubblica che:
2 Ogni offerta pubblica per la rialienazione di valori mobiliari che sono stati oggetto di un’offerta secondo il capoverso 1 è considerata un’offerta distinta.
3 In assenza di indizi contrari, l’offerente può, ai fini della presente disposizione, presupporre che i clienti professionali e istituzionali non abbiano dichiarato di volere essere considerati clienti privati.
4 Il fornitore di servizi finanziari non è tenuto a pubblicare un prospetto per una nuova offerta pubblica di valori mobiliari:
5 Il Consiglio federale può adeguare il numero degli investitori e gli importi di cui al capoverso 1 lettere b-e, tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero.
BSG | Leitsatz | Schlagwörter |
CA.2019.27 | Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 46 Abs. 1 lit. a BankG) Berufung (vollumfänglich) vom 29. Oktober 2019 gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2019.8 vom 9. Oktober 2019 | Berufung; Berufungsführer; Bundes; FINMA; Recht; Stell; Urteil; Verfahren; Berufungsführers; Bundesgericht; Rechtlich; Verfahren; Sachverhalt; Publikums; Rechtliche; Kammer; Vorinstanz; Verteidigung; BankV; Gericht; Publikumseinlage; Publikumseinlagen; Bundesstrafgericht; Verfahrens; Bundesgerichts; Zwang; Finanzmarkt; Bundesstrafgerichts; BankG |