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Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 35 LAINF dal 2021

Art. 35 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 35

1 L’assicuratore può ognora riscattare la rendita d’invalidità o per i superstiti al suo valore attuale, se l’ammontare mensile è inferiore alla metà dell’ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.

2 Il riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidità causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti.



Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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