1 L’assicuratore può ognora riscattare la rendita d’invalidità o per i superstiti al suo valore attuale, se l’ammontare mensile è inferiore alla metà dell’ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.
2 Il riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidità causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti.