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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 35 LStrl dal 2022

Art. 35 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 35

Permesso per frontalieri

1 Il permesso per frontalieri è rilasciato per un’attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

2 Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero; il permesso può essere vincolato ad altre con­dizioni.

3 Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

4 Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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