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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 347 LEF dal 2023

Art. 347 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 347

1 Entro il termine dell’articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la morato­ria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.

2 Il debitore deve, con la domanda, completare l’elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio.

3 Il giudice del concordato, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro oppo­sizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a rife­rire.

4 Trascorso il termine, il giudice del concordato decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest’ultima.

5 L’istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti.

E. Revoca >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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