1 Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti della seconda classe giusta l’articolo 219 capoverso 4, né per il versamento delle rate previste dall’articolo 339 capoverso 4.
2 Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest’ultima deve essere indicata nella pubblicazione e la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.
3. Crediti non soggetti alla moratoria >Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | UE210360 | Nichtanhandnahme | Beschwerde; Pfändung; Statthalteramt; Beschwerdeführerin; Pfändungsankündigung; Betreibung; Nichtanhandnahme; Schuldner; Beschwerdeverfahren; Bezirk; Bülach; Obergericht; Empfang; Bundesgericht; Recht; Opfikon; Setze; Nichtanhandnahmeverfügung; Stadtamman; Beschwerdegegner; Protokoll; Betreibungsamt; Angekündigt; Empfangsbestätigung; Rechtsmittel; Kantons; Pfändungsprotokoll; Einvernahme; Pfändungsvollzug; Termin |