(art. 25, 6 cpv. 2 e 26 LL)
1 Sussiste lavoro a squadre quando è previsto l'intervento scaglionato e alternato di due o più gruppi di lavoratori allo stesso posto di lavoro secondo un orario determinato.
2 Nell'organizzazione del lavoro a squadre occorre tenere conto delle conoscenze acquisite nei campi della medicina del lavoro e delle scienze del lavoro.
3 In caso di lavoro diurno a due squadre che non cade di notte, la durata di una squadra non può superare 11 ore, pause incluse. Il lavoro straordinario giusta l'articolo 25 è ammesso solo nei giorni feriali abitualmente liberi, sempreché non coincidano con un periodo di riposo o un periodo di riposo compensativo.
4 In caso di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro a tre o più squadre che prevedono la partecipazione del lavoratore a tutte le squadre, vale quanto segue:
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5181).