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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 339 LEF dal 2023

Art. 339 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) drucken

Art. 339

1 Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quan­do la domanda non risulti senz’altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.

2 Se l’elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione perso­nale.573

3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.574

4 Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, con­cedendo la mo­ratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.575

573 Introdotto dall’art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).

574 Primitivi cpv. 2 e 3.

575 Primitivi cpv. 2 e 3.

3. Reclamo576

576 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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