1 Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz’altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.
2 Se l’elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.573
3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.574
4 Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.575
573 Introdotto dall’art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
574 Primitivi cpv. 2 e 3.
575 Primitivi cpv. 2 e 3.
3. Reclamo576576 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).