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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 33 LPP dal 2022

Art. 33 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 33

a Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato

1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

2 La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento.

3 La parità dei contributi di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all’articolo 331 capoverso 3 CO107 non è applicabile ai con­tributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato sol­tanto con il consenso del datore di lavoro.

107 RS 220


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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