Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione
1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione,
chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni,
è punito con la multa.
2. Le contraffazioni sono confiscate.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1; FF 1949 613).