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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 32 ONC dal 2021

Art. 32 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 321Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili

(art. 41 LCStr)

1 Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell’ultimo rimorchio.

2 Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l’attività in questione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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