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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 32 LSerFi dal 2020

Art. 32 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 32 Tenuta del registro e obbligo di comunicazione

1 Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.

2 I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.

3 Le autorità di vigilanza competenti comunicano al servizio di registrazione se:

a.
ordinano nei confronti di un consulente alla clientela iscritto un divieto di esercizio dell’attività o un divieto di esercizio della professione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 lettera b;
b.
hanno notizia che un consulente alla clientela iscritto è oggetto di una condanna penale secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera a.

4 Se ha notizia che un consulente alla clientela non soddisfa più una delle condizioni di registrazione, il servizio di registrazione lo cancella dal registro.

5 I dati del registro dei consulenti sono pubblici e sono resi accessibili con procedura di richiamo.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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