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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 31 LSerFi dal 2021

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Art. 31

Servizio di registrazione

1 Il servizio di registrazione tiene il registro dei consulenti. Il servizio di registra­zione necessita dell’abilitazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2 La FINMA può abilitare più servizi di registrazione, purché ciò sia oggettivamente giustificato.

3 Il servizio di registrazione è organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.

4 Il servizio di registrazione e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. Queste ultime devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

5 Se il servizio di registrazione non soddisfa più i requisiti di cui alla presente legge, la FINMA dispone i provvedimenti necessari per colmare le lacune. Se entro un termine adeguato il servizio di registrazione non colma le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA gli revoca l’abilitazione a registrare i consulenti alla clientela.

6 Se non vi è alcun servizio di registrazione privato, il Consiglio federale designa un servizio addetto a questo compito.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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