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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 29 LSerFi dal 2020

Art. 29 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 29 Condizioni di registrazione

1 I consulenti alla clientela sono iscritti nel registro dei consulenti se forniscono la prova:

a.
che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6;
b.
che hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o che forniscono garanzie finanziarie equivalenti; e
c.
che sono affiliati, in qualità di fornitori di servizi finanziari, a un organo di mediazione (art. 74) o che vi è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il quale operano.

2 Non sono iscritti nel registro i consulenti alla clientela:

a.
che sono oggetto di una condanna penale secondo gli articoli 89-92 della presente legge o secondo l’articolo 86 LSA1 o che sono iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137-172ter del Codice penale2; o
b.
nei confronti dei quali, per l’attività da iscrivere nel registro, è stato ordinato un divieto di esercizio dell’attività secondo l’articolo 33a LFINMA3 o un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 LFINMA.

3 Se il consulente alla clientela opera come collaboratore di un fornitore di servizi finanziari, la condizione di cui al capoverso 1 lettera b può essere soddisfatta da quest’ultimo.


1 RS 961.01
2 RS 311.0
3 RS 956.1


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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