Art. 29 LSerFi dal 2020
Art. 29 Condizioni di registrazione
1 I consulenti alla clientela sono iscritti nel registro dei consulenti se forniscono la prova:
- a.
- che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6;
- b.
- che hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o che forniscono garanzie finanziarie equivalenti; e
- c.
- che sono affiliati, in qualità di fornitori di servizi finanziari, a un organo di mediazione (art. 74) o che vi è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il quale operano.
2 Non sono iscritti nel registro i consulenti alla clientela:
- a.
- che sono oggetto di una condanna penale secondo gli articoli 89-92 della presente legge o secondo l’articolo 86 LSA1 o che sono iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137-172ter del Codice penale2; o
- b.
- nei confronti dei quali, per l’attività da iscrivere nel registro, è stato ordinato un divieto di esercizio dell’attività secondo l’articolo 33a LFINMA3 o un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 LFINMA.
3 Se il consulente alla clientela opera come collaboratore di un fornitore di servizi finanziari, la condizione di cui al capoverso 1 lettera b può essere soddisfatta da quest’ultimo.
1 RS 961.01
2 RS 311.0
3 RS 956.1
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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