1 L’affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.
2 L’affittuario deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.
3 Il locatore deve annunciare tempestivamente all’affittuario i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | SB120224 | mehrfachen Hausfriedensbruch | Schuldig; Beschuldigte; Beschuldigten; Betrieb; Recht; Privatkläger; Berufung; Gericht; Vorinstanz; Hausverbot; Urteil; Verteidigung; Betreten; Tatfolgen; Schuld; Rechtmässig; Pächter; ISv; Rechtswidrigkeit; Staatsanwaltschaft; Hausfriedensbruch; Hausrecht; Irrtum; Herrn; Verfahren; Untersuchung; Erstinstanzliche; Mehrfachen; Anklage; Verhalten |