1 I consulenti alla clientela che operano per fornitori svizzeri di servizi finanziari non assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 LFINMA1 nonché i consulenti alla clientela che operano per fornitori esteri di servizi finanziari possono esercitare la loro attività in Svizzera soltanto se iscritti in un registro dei consulenti.
2 Il Consiglio federale può esonerare dall’obbligo di registrazione i consulenti alla clientela dei fornitori esteri di servizi finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale, se forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l’articolo 4.
3 Può subordinare l’eccezione di cui al capoverso 2 alla concessione della reciprocità.
1 RS 956.1