1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione la necessità dei Paesi in via di sviluppo.
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
F-5602/2018 | Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren) | Beschwerde; Beschwerdeführerin; Rinnen; Beschwerdeführerinnen; Slowakei; Dublin-III-VO; Vorinstanz; Antrag; Mitgliedstaat; Medizinisch; Verfahren; Überstellung; Medizinische; Zuständig; Person; Recht; Antrags; Zuständigkeit; Schutz; Urteil; Visum; Staat; Verfahrens; Bundesverwaltungsgericht; Schweiz; Internationalen; Antragsteller; Asylgesuch; Umstände |