Rimandi a disposizioni modificate o abrogate
I rimandi a disposizioni modificate o abrogate dal presente Codice, contenuti in altri atti normativi della Confederazione, s’interpretano come rimandi alle corrispondenti disposizioni del nuovo diritto.
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).