1 I fornitori di servizi finanziari possono fare capo a terzi per la fornitura di servizi finanziari.
2 Essi si avvalgono soltanto di persone che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività nonché delle autorizzazioni e delle iscrizioni nel registro indispensabili per esercitarla; istruiscono e sorvegliano dette persone accuratamente.