1 Se ad un reato puramente militare (art. 61–85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.
2 Se ad un reato comune (art. 115–179) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.
3 Nei casi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile applica a queste persone il diritto penale militare.
339 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010