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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 22 LStrl dal 2022

Art. 22 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 22

33 Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa uni­camente se:

a.
sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore; e se
b.
i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore.

2 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l’allog­gio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

3 In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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