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Codice penale militare (CPM)

Art. 205 CPM dal 2023

Art. 205 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 205

1 Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.

2 Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le per­sone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.

3 Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.

4 Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono con­tenute nel registro delle punizioni.

5 Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente:

a.
ai superiori militari della persona punita;
b.
su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.

6 Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d’incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d’incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.

7 Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all’organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.

326 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

1. Reclamo in materia disciplinare. >Autorità di reclamo >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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