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Codice penale militare (CPM)

Art. 203 CPM dal 2020

Art. 203 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 203

Notificazione e contenuto della decisione disciplinare

1 Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all’incolpato e confermata simultaneamente per scritto.

2 Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.

3 Il comandante informa l’incolpato se dopo l’apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.

4 La decisione disciplinare contiene in forma concisa:

a.
i dati personali dell’incolpato;
b.
la descrizione dei fatti;
c.
la denominazione giuridica dell’infrazione;
d.
la valutazione dei motivi che l’incolpato ha fatto valere a sua discolpa;
e.
le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;
f.
la pena pronunciata;
g.
la menzione della confisca;
h.
il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo);
i.
la data e l’ora della notificazione.

5 Il procedimento disciplinare è gratuito.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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