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Codice penale militare (CPM)

Art. 201 CPM dal 2023

Art. 201 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 201

1 I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina costatate nella propria formazione.

2 Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante del­l’incolpato.

3 Il comandante dell’incolpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.

4 Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l’autorità militare trasmette gli atti per la via di servizio all’autorità competente, con la proposta di pena. L’autorità competente sente personalmente l’incol­pato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L’autorità competente può conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un’altra pena nell’am­bito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.

Fermo e arresto provvisorio >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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