E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Codice penale militare (CPM)

Art. 190 CPM dal 2023

Art. 190 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 190

1 La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.

2 Gli arresti sono scontati con segregazione. L’arrestato non presta servizio.

3 I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L’arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l’igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all’aperto, isolato, durante un’ora.

4 Di regola all’arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può ricevere e inviare corrispondenza.

5 Prima dell’inizio dell’esecuzione della pena si tolgono all’arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l’autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.

Esecuzione degli arresti durante il servizio >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz