1 Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali.
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).