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Codice penale militare (CPM)

Art. 181 CPM dal 2023

Art. 181 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 181

1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.

2 Agisce intenzionalmente chi commette un’infrazione consapevolmente e volontariamente.

3 Agisce per negligenza chi, per un’imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

4 Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l’intenzionalità dell’autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.

Misura della pena >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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