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Codice penale militare (CPM)

Art. 161 CPM dal 2023

Art. 161 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 161

281

1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in perico­lo la vita o l’integrità delle persone o l’altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all’esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

281 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

Uso delittuoso di materie esplosi­ve o gas velenosi >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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