1 La società straniera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto svizzero se il diritto straniero lo consente, se essa medesima adempie le condizioni poste dal diritto straniero e se l’adattamento a una forma prevista dal diritto svizzero è possibile.
2 Il Consiglio federale può autorizzare la sottomissione al diritto svizzero anche senza tener conto del diritto straniero, segnatamente se interessi svizzeri rilevanti lo richiedano.
b. Momento determinante8989 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).