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Codice penale militare (CPM)

Art. 139 CPM dal 2020

Art. 139 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 139

Saccheggio

1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.

2 Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l’ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.


1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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