1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200822 Art. 92-95 e 127: 12 dicembre 200823
1 Fatto salvo il capoverso 2, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.
2 L’articolo 83 capoversi 5 e 5bis della presente legge non è applicabile alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge.
3 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge, i gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione gli alloggi presso gli aeroporti secondo l’articolo 95a.