1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. …209
209 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967, con effetto dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
3. Messa in pericolo della vita o dell’integrità personale >