Lesioni semplici. Vie di fatto
1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o alla salute d’una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. e 3.1
1 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).