2. Lesioni personali.
Lesioni gravi
Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni2.
1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
BSG | Leitsatz | Schlagwörter |
BB.2021.97 | Beschwerde; Bundes; Verfahren; Beschwerdeführer; Verfahrens; Recht; Vollmacht; Verfahrensakten; Staatsanwältin; Bundesanwaltschaft; Verfügung; Amtliche; Verteidiger; Akten; Vereinigung; Gesuch; Zugestellt; Partei; Beschwerdefrist; Frist; Mandat; Zustellung; Wiederherstellung; Vereinigungsverfügung; Verteidigung; Verfahren; Verfügungen; Beschwerdekammer |