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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 111 LStrl dal 2022

Art. 111 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 111

Sistemi d’informazione per documenti di viaggio

1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR).413

2 L’ISR contiene i dati seguenti:

a.414
cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;
b.
dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;
c.
dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di vali­dità;
d.
firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;
e.
cognome coniugale, nome religioso o nome d’arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;
f.
dati relativi ai documenti di viaggio persi.

3 Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

4 I dati registrati in virtù del capoverso 2 sono trattati dai collaboratori della SEM incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno.415

5 La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti:416

a.417
il servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;
b.
i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l’esecuzione del controllo delle persone;
c.
i posti di polizia designati dai Cantoni, per l’identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti;
d.418
le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
e.419
le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’imma­gine del viso e delle impronte digitali.

6 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

413 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

414 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

415 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

416 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

417 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

418 Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51).

419 Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51).

420 Originario Cap. 14bis. Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).



Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesstrafgericht

BSGLeitsatzSchlagwörter
BB.2022.120Schuldig; Beschuldigte; Beschuldigten; Bundes; Aussage; Recht; Aussagen; Urteil; Fingerabdrücke; Grenzwachtbeamte; Beamte; Schweiz; Gericht; Grenzwachtbeamten; Amtshandlung; Gewalt; Aufenthalt; Bundesanwaltschaft; Bundesstrafgericht; Rechtswidrig; Bundesstrafgerichts; Aufenthalts; Täter; Behörde; Verteidigung; Drohung; BStKR
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