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Codice penale militare (CPM)

Art. 109 CPM dal 2020

Art. 109 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 109

Crimini contro l’umanità

1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

a. Omicidio intenzionale

a.
uccide intenzionalmente una persona;

b. Sterminio

b.
uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a provocarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

c.
si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

d.
priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

e.
nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
1. priva una persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;

f. Tortura

f.
infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;

g. Lesione dell’autodetermi- nazione sessuale

g.
stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

h. Deportazione o trasferimento forzato

h.
deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;

i. Persecuzione e apartheid

i.
lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sestobis o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;

j. Altri atti inumani

j.
commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.



Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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