1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, o indebitamente s’impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.174
2 In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva.
3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
4 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.175
173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
174 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).
175 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili >