Art. 105 LStrl dal 2022
Art. 105
Comunicazione di dati personali all’estero
1 Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
2 Possono essere comunicati i dati personali seguenti:
- a.
- le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b.
- indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
- c.
- dati biometrici;
- d.
- altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
- e.
- indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
- f.
- i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
- g.
- indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- h.
- indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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