E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 105 LStrl dal 2020

Art. 105 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 105 Comunicazione di dati personali all’estero

1 Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

2 Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

a.
le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
c.
dati biometrici;
d.
altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
f.
i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
g.
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
h.
indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz