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Legge sull’IVA (LIVA)

Art. 102 LIVA dal 2023

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Art. 102

Autodenuncia

1 Se il contribuente denuncia spontaneamente un’infrazione alla presente legge prima che sia nota all’autorità competente, si prescinde dall’aprire un procedimento penale nei suoi confronti, a condizione che:

a.179
aiuti l’autorità, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui, a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta o da restituire; e
b.
si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta o da restituire.

2 Se un non contribuente denuncia spontaneamente un’infrazione alla presente legge da lui commessa o cui ha partecipato, si prescinde dall’aprire un procedimento penale nei suoi confronti.

3 L’autodenuncia di una persona giuridica dev’essere presentata dai suoi organi o rappresentanti. La loro responsabilità solidale secondo l’articolo 12 capoverso 3 DPA180 decade e non si procede penalmente nei loro confronti.

4 Una correzione del rendiconto secondo l’articolo 72 capoverso 2 è considerata autodenuncia.

179 RU 2009 7129

180 RS 313.0


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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