1 Se il contribuente denuncia spontaneamente un’infrazione alla presente legge prima che sia nota all’autorità competente, si prescinde dall’aprire un procedimento penale nei suoi confronti, a condizione che:
2 Se un non contribuente denuncia spontaneamente un’infrazione alla presente legge da lui commessa o cui ha partecipato, si prescinde dall’aprire un procedimento penale nei suoi confronti.
3 L’autodenuncia di una persona giuridica dev’essere presentata dai suoi organi o rappresentanti. La loro responsabilità solidale secondo l’articolo 12 capoverso 3 DPA180 decade e non si procede penalmente nei loro confronti.
4 Una correzione del rendiconto secondo l’articolo 72 capoverso 2 è considerata autodenuncia.
179 RU 2009 7129
180 RS 313.0